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Condominio: IVA al 10% sull’energia elettrica

Con l’interpello n. 142 del 3 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha corretto le precedenti pronunce in merito, stabilendo che i condomini composti da sole “esclusivamente” da unità immobiliari residenziali, ossia abitazioni private, hanno diritto alla riduzione dell’IVA sulla bolletta energetica. Si passa dal 22% al 10%.

Questa precisazione fa leva sulla sfumatura del diverso avverbio che qualifica i connotati del condominio destinatario della fornitura di energia elettrica, ovvero se trattasi di condominio “esclusivamente” o “prevalentemente” residenziale, nel primo caso costituito da unità immobiliari aventi sola destinazione abitativa, nel secondo integrato anche da negozi, uffici o studi professionali.

Per questo, con l’ultimo interpello, diventa fondamentale il concetto di esclusivo uso domestico: hanno diritto alla riduzione dell’IVA tutti i consumatori finali che utilizzano l’energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità, e non la utilizzano nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’IVA, anche se in regime di esenzione.

Fatta quindi, questa necessaria premessa, sarà poi l’Amministratore del condominio “esclusivamente residenziale” a farsi carico di comunicare al gestore dell’energia – tramite apposita dichiarazione o affidandosi a Powercare Italia – a specificare la condizione dell’immobile, al fine di poter usufruire dell’agevolazione IVA sul consumo dell’ elettricità a servizio delle parti comuni.

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Iva al 10% per i condomini