Condominio: IVA al 10% sull’energia elettrica

Iva al 10% per i condomini

Con l’interpello n. 142 del 3 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha corretto le precedenti pronunce in merito, stabilendo che i condomini composti da sole “esclusivamente” da unità immobiliari residenziali, ossia abitazioni private, hanno diritto alla riduzione dell’IVA sulla bolletta energetica. Si passa dal 22% al 10%.

Questa precisazione fa leva sulla sfumatura del diverso avverbio che qualifica i connotati del condominio destinatario della fornitura di energia elettrica, ovvero se trattasi di condominio “esclusivamente” o “prevalentemente” residenziale, nel primo caso costituito da unità immobiliari aventi sola destinazione abitativa, nel secondo integrato anche da negozi, uffici o studi professionali.

Per questo, con l’ultimo interpello, diventa fondamentale il concetto di esclusivo uso domestico: hanno diritto alla riduzione dell’IVA tutti i consumatori finali che utilizzano l’energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità, e non la utilizzano nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’IVA, anche se in regime di esenzione.

Fatta quindi, questa necessaria premessa, sarà poi l’Amministratore del condominio “esclusivamente residenziale” a farsi carico di comunicare al gestore dell’energia – tramite apposita dichiarazione o affidandosi a Powercare Italia – a specificare la condizione dell’immobile, al fine di poter usufruire dell’agevolazione IVA sul consumo dell’ elettricità a servizio delle parti comuni.

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Riduzione dell’accisa e dell’IVA per titolari di PIVA

Sono due le tassazioni alle quali è soggetta la fornitura di energia elettrica: l’accisa, imposta erariale sul consumo e l’IVA, imposta sul valore aggiunto. Per entrambe le imposte sull’energia elettrica sono previste delle agevolazioni e delle esenzioni dalle aliquote per alcune categorie di consumatori. 

ENERGIA ELETTRICA

Hanno diritto all’ IVA agevolata al 10%, tutte le imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; le imprese agricole; e gli utenti che utilizzano l’energia per usi domestici (strutture residenziali e ambienti come caserme, scuole, case di riposo, conventi, orfanotrofi) e quelli che impiegano l’energia per impianti di irrigazione, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e di irrigazione). Hanno invece diritto all’esenzione dell’IVA sulla bolletta dell’ energia elettrica le aziende esportatrici e gli operatori economici che effettuano operazioni superiori al 10% del volume d’affari nell’anno precedente (esenzione entro un limite). 

Per quanto riguarda l’accisa sulla luce, invece, hanno diritto alle agevolazioni le imprese che impiegano l’energia elettrica per la riduzione chimica, in processi elettrolitici o metallurgici (classificati DJ 27 – classificazione ATECO), quelle che impiegano l’energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici classificati DI 26 – classificazione ATECO) e le imprese che impiegano l’energia elettrica per realizzare prodotti sul cui costo finale l’energia incide per più del 50% (calcolato in media per unità). Sono esenti al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica tutte le imprese che producono elettricità, quelle che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri e le imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano.

GAS NATURALE

Per quanto riguarda invece le forniture di gas naturale, abbiamo diverse imposte: l’accisa, le addizionali regionali e l’IVA. Anche in questo caso lo Stato prevede delle agevolazioni, con aliquote ridotte o esenzioni, sia per i clienti privati, sia per le imprese. Andiamo a scoprire chi ne ha diritto.

Hanno diritto all’aliquota IVA agevolata al 10% sul gas le imprese estrattive e manifatturiere, (sezione C, codice ateco comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili), le aziende agricole e le imprese che impiegano gas per la produzione di energia elettrica e quelle che usano il gas in centrali di cogenerazione, ossia la produzione combinata di elettricità e calore.

Hanno diritto all’esenzione IVA per il gas metano gli operatori economici che effettuano operazioni superiori al 10% del volume d’affari nell’anno precedente.

Per quanto riguarda la riduzione dell’ accisa del gas in bolletta,  ne hanno diritto le imprese industriali che producono beni e servizi (artigianali, agricole, alberghiere, di ristorazione, di distribuzione commerciale, forni per il pane, produzione di energia elettrica e la cogenerazione), gli impianti sportivi adibiti ad attività dilettantistiche senza fine di lucro, le attività ricettive svolte da istituzioni per assistenza a disabili, orfani, anziani e indigenti e comunità di recupero di tossicodipendenza dove vengono svolti lavori. Godono dell’accisa ridotta sul gas anche gli alberghi, gli hotel e le strutture ricettive, le imprese che si occupano della distribuzione commerciale, i ristoranti (agevolazione totale o parziale al 50%), le pizzerie, e i bar.

Hanno invece diritto all’esenzione del pagamento dell’accisa e delle addizionali regionali sul gas, le imprese che utilizzano il gas per: la riduzione chimica, nei processi elettrolitici o metallurgici e nei processi mineralogici (classificati DI 26 e DJ 27 – classificazione codice ATECO).

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