Sono due le tassazioni alle quali è soggetta la fornitura di energia elettrica: l’accisa, imposta erariale sul consumo e l’IVA, imposta sul valore aggiunto. Per entrambe le imposte sull’energia elettrica sono previste delle agevolazioni e delle esenzioni dalle aliquote per alcune categorie di consumatori.
ENERGIA ELETTRICA
Hanno diritto all’ IVA agevolata al 10%, tutte le imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; le imprese agricole; e gli utenti che utilizzano l’energia per usi domestici (strutture residenziali e ambienti come caserme, scuole, case di riposo, conventi, orfanotrofi) e quelli che impiegano l’energia per impianti di irrigazione, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e di irrigazione). Hanno invece diritto all’esenzione dell’IVA sulla bolletta dell’ energia elettrica le aziende esportatrici e gli operatori economici che effettuano operazioni superiori al 10% del volume d’affari nell’anno precedente (esenzione entro un limite).
Per quanto riguarda l’accisa sulla luce, invece, hanno diritto alle agevolazioni le imprese che impiegano l’energia elettrica per la riduzione chimica, in processi elettrolitici o metallurgici (classificati DJ 27 – classificazione ATECO), quelle che impiegano l’energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici classificati DI 26 – classificazione ATECO) e le imprese che impiegano l’energia elettrica per realizzare prodotti sul cui costo finale l’energia incide per più del 50% (calcolato in media per unità). Sono esenti al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica tutte le imprese che producono elettricità, quelle che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri e le imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano.
GAS NATURALE
Per quanto riguarda invece le forniture di gas naturale, abbiamo diverse imposte: l’accisa, le addizionali regionali e l’IVA. Anche in questo caso lo Stato prevede delle agevolazioni, con aliquote ridotte o esenzioni, sia per i clienti privati, sia per le imprese. Andiamo a scoprire chi ne ha diritto.
Hanno diritto all’aliquota IVA agevolata al 10% sul gas le imprese estrattive e manifatturiere, (sezione C, codice ateco comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili), le aziende agricole e le imprese che impiegano gas per la produzione di energia elettrica e quelle che usano il gas in centrali di cogenerazione, ossia la produzione combinata di elettricità e calore.
Hanno diritto all’esenzione IVA per il gas metano gli operatori economici che effettuano operazioni superiori al 10% del volume d’affari nell’anno precedente.
Per quanto riguarda la riduzione dell’ accisa del gas in bolletta, ne hanno diritto le imprese industriali che producono beni e servizi (artigianali, agricole, alberghiere, di ristorazione, di distribuzione commerciale, forni per il pane, produzione di energia elettrica e la cogenerazione), gli impianti sportivi adibiti ad attività dilettantistiche senza fine di lucro, le attività ricettive svolte da istituzioni per assistenza a disabili, orfani, anziani e indigenti e comunità di recupero di tossicodipendenza dove vengono svolti lavori. Godono dell’accisa ridotta sul gas anche gli alberghi, gli hotel e le strutture ricettive, le imprese che si occupano della distribuzione commerciale, i ristoranti (agevolazione totale o parziale al 50%), le pizzerie, e i bar.
Hanno invece diritto all’esenzione del pagamento dell’accisa e delle addizionali regionali sul gas, le imprese che utilizzano il gas per: la riduzione chimica, nei processi elettrolitici o metallurgici e nei processi mineralogici (classificati DI 26 e DJ 27 – classificazione codice ATECO).
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